Leasing finanziario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dettano l’ambito temporale di applicazione della L. 124/2017

Con sentenza n. 2061 del 28.01.2021, le SS.UU. della Suprema Corte hanno chiarito che le disposizioni della Legge n. 124/2017, dettate in materia di leasing finanziario, trovano applicazione per i contratti in cui i presupposti per la risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si sono ancora verificati al momento della sua entrata in vigore.

Pertanto, in relazione ai contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali è intervenuto il fallimento dell’utilizzatore, non troverà applicazione la specifica disciplina della Legge fallimentare (art. 72-quater), che autorizza il Curatore a subentrare nel contratto in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo.

Superbonus 110%: spese funzionali o accessorie

Il superbonus del 110% può essere usufruito anche per le spese funzionali e/o accessorie relativamente all’esecuzione dei lavori agevolati, ma unicamente nel momento in cui si realizzano alcuni specifici presupposti. A livello operativo, infatti, risulta necessario rivolgersi ad un tecnico abilitato al fine di individuare la connessione di tali spese rispetto ai lavori oggetto dell’agevolazione. In particolare, il tecnico designato dovrà verificare la tipologia dei costi e il collegamento degli stessi con l’intervento principale, che dovrà “trainare” tali spese funzionali. Il collegamento tra spesa principale e spesa collegata dev’essere verificato quindi nel concreto, analizzando lo specifico intervento realizzato sull’immobile: ovviamente, l’inerenza tra spesa funzionale (o accessoria) e lavoro agevolato varierà a seconda del caso specifico.

Dichiarazione di Fallimento ex art. 1 L.F. – Il prelievo di somme dalle casse sociali concorre alla determinazione dell’attivo patrimoniale

Con sentenza n. 979 del 20.01.2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che il prelievo ad opera dei soci di somme dalle casse sociali, che non trovino giustificazione in utili effettivamente realizzati, costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e ciò da diritto alla società ad ottenerne la restituzione. Per questa ragione, tali somme concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale della società ai sensi dell’art. 1 L.F., comma 2, lettera a), e quindi assumono rilevanza per un eventuale dichiarazione di fallimento della stessa.

Brexit con deal: l’Agenzia dell’Entrate conferma la possibilità di identificazione diretta per i soggetti passivi stabiliti in UK

Con parere espresso nella Risoluzione n. 7/E del 1° Febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di accedere all’istituto dell’identificazione diretta IVA in Italia agli operatori del Regno Unito anche dopo il 1° gennaio 2021,  in quanto  il “Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Imposta sul Valore Aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte” contenuto nell’accordo stipulato lo scorso 24 dicembre 2020 tra il Regno Unito e la UE è da considerare analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE e sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 35- ter, co.5, del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, in luogo della nomina di un Rappresentante Fiscale a fini IVA, l’operatore del Regno Unito potrà identificarsi direttamente in Italia e, quindi, a questo fine il Regno Unito, viene assimilato a paesi extra UE con i quali vige un accordo di reciprocità, come, ad esempio, la Svizzera.

Ridotti significativamente dalla Brexit gli obblighi della direttiva DAC6 sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale

A seguito della conclusione dell’accordo di libero scambio con l’UE, l’Autorità Fiscale del Regno Unito (HMRC) ha annunciato che con la Brexit verranno stravolte le regole della Direttiva DAC6, n. 2018/822/UE, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. In concreto, in capo ad operatori, intermediari ed aziende, persisterà esclusivamente l’obbligo delle due sole comunicazioni D1 e D2. Saranno, quindi, esclusi gli elementi distintivi generici (categoria A), quelli specifici (categoria B) e quelli che descrivono gli eventuali nessi o operazioni transfrontaliere (categoria C).

L’operazione bancaria di ripianamento del debito chirografario a mezzo di nuovo “credito” non integra gli estremi di un contratto di mutuo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1517 del 25 gennaio 2021, ha recentemente confermato in materia di contratti di mutuo e insinuazione al passivo fallimentare che non è consentito alla banca che abbia erogato un nuovo finanziamento assistito da ipoteca, al solo scopo di ripianare una pregressa esposizione debitoria chirografaria, di richiedere l’insinuazione in via privilegiata al passivo.

La pronuncia in esame precisa infatti che l’operazione di ripianamento del debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo di scopo convenzionale – non essendo sufficiente a tal fine la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato – dovendosi invece qualificare quale modifica accessoria dell’obbligazione in termini di mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta (c.d. pactum de non petendo ad tempus).

Locazione commerciale e morosità in periodo Covid: l’emergenza sanitaria esclude la gravità ex art. 1455 C.C.

Con la sentenza n. 617 del 15 dicembre 2020, il Tribunale di La Spezia, nella valutazione circa la gravità dell’inadempimento, ha invocato l’applicabilità, anche con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, dell’art 91 del D.L. 18/2020 nella parte in cui prevede che ”il rispetto delle misure di contenimento..…è sempre valutata al fine dell’esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 “, ritenendo sufficiente, per escludere la gravità, la generica allegazione dell’incidenza, seppur indiretta, della pandemia sull’attività del debitore e senza una puntuale prova del nesso tra il rispetto delle misure di contenimento e l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di adempiere all’obbligazione assunta.

La commissione europea proroga il TEMPORARY FRAMEWORK e incrementa i massimali degli aiuti di stato

La Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo (“temporary framework”) per le misure di aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19.

La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia, la modifica:

  • proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione;
  • più che raddoppia i massimali precedenti per impresa (tenendo conto della disponibilità degli aiuti “de minimis”). I nuovi massimali sono di 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100 000 EUR), 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (in precedenza 120 000 EUR) e 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800 000 EUR);
  • consente allo Stato, per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19 con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, di contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa (in precedenza 3 milioni di EUR).

Intervento ISO (The International Organization for Standardization) su Sicurezza sul lavoro e Covid – 19

Con la norma ISO:PAS 45005:2020 sono state recentemente pubblicate delle Linee Guida in materia di sicurezza sul lavoro durante la pandemia (“General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic“).

Il documento fornisce una serie di raccomandazioni ed indicazioni alle imprese su come gestire i rischi derivanti da COVID-19, al fine di tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori e ha per destinatari le organizzazioni di qualunque dimensione ed operanti in tutti i settori economici, senza alcuna esclusione o distinzione specifica.

Link aggiunto: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

Enti del Terzo Settore: obbligo di pubblicazione dei compensi anche in forma anonima

Con la Nota n. 293/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito delle importanti indicazioni in merito all’obbligo di pubblicazione – da parte degli ETS con ricavi o entrate comunque denominate superiori a 100 mila euro annui – delle informazioni relative ad eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. La pubblicazione dovrà avvenire annualmente ed essere aggiornata nel proprio sito internet, o in quello della rete associativa cui aderiscono, anche in forma anonima, aggregando i dati tra soggetti appartenenti alla medesima categoria. Dovranno, tuttavia, essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” o di “rimborso spese”.