Il MEF ha confermato che la mancata indicazione nel Modello dichiarativo dei contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 determinerebbe l’illegittimità della fruizione degli stessi invece della irrogazione di sanzioni per la omessa indicazione richiesta dalla normativa.
A tal conclusione si arriva con la risposta al question time n. 5-06180 fornita in Commissione Finanze alla Camera, in merito alla semplificazione degli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e bonus ricevuti per far fronte alla crisi pandemica.
Di certo, non mancheranno polemiche come già si può dedurre dalle reazioni emerse da più parti in merito alla presa di posizione del MEF.
È costituzionalmente illegittima la seconda proroga della sospensione delle esecuzioni riguardanti l’abitazione principale del debitore
Con la pronuncia n. 128 del 22 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 per aver previsto un’ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni sull’abitazione principale del debitore dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in ragione della pandemia in corso.
In particolare, la Consulta ha ritenuto come il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive sia divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga, per l’appunto sino al 30 giugno 2021, prevista dell’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito. Disposizione che è stata, quindi, ritenuta in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.
Responsabilità della casa farmaceutica per attività di sperimentazione clinica
Con la sentenza n. 10348 del 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è occupata della responsabilità delle case farmaceutiche in relazione alle attività di sperimentazione clinica. In particolare, si è statuito che la casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco soltanto ove risulti che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell’art. 1228 c.c. In difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’artt. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.
Codice di condotta per la divulgazione di informazioni sull’affidabilità commerciale
Il Garante della Privacy ha approvato la versione definitiva del Codice di condotta sulle informazioni commerciali, elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic) ed integrato a seguito della conclusione dell’iter di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (OdM).
Con il Codice, le società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale degli imprenditori potranno trattare i dati personali di questi ultimi senza richiederne il consenso, basandosi sul legittimo interesse, ma dovranno garantire maggiori tutele agli interessati, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy.
Link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9586215
Il danno da perdita del rapporto parentale dev’essere liquidato secondo una tabella basata sul sistema a punti
Con la pronuncia n. 10579 del 21 aprile 2021, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La Corte, pur confermando in generale la natura para-normativa delle Tabelle meneghine, e la necessità di adeguata motivazione da parte del Giudice che decida di effettuare la liquidazione mediante le Tabelle romane, ha precisato che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti (diversa, dunque, dal sistema a forbice previsto dalla Tabella Milanese) salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nessun regime premiale ISA per i contribuenti COVID
Nessuna possibilità di accedere ai benefici del regime premiale per i contribuenti esclusi dai punteggi ISA per effetto delle nuove cause straordinarie frutto dell’emergenza epidemiologica da Covid. È questa, in estrema sintesi, la conclusione che si trae dalla lettura del provvedimento direttoriale del 26 aprile 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti gli specifici benefici premiali previsti dal D.L. n. 50/2027.
ETS: In scadenza i termini per la nomina dell’Organo di Controllo
L’art 30 del Codice del Terzo Settore (CTS) – da considerarsi di immediata applicazione – dispone l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico, per le Fondazioni del Terzo Settore e le Onlus, ODV e APS solo qualora abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al secondo comma (Totale Attivo € 110.000, Entrate € 220.000, n. medio dipendenti 5). Tuttavia, le ODV e le APS che non vi hanno provveduto pur essendovi tenute, dovranno adeguarsi non oltre la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Le Onlus esentate dall’obbligo di nomina vi dovranno provvedere con l’iscrizione al RUNTS. Per le associazioni e fondazioni non ETS di diritto, la nomina dell’Organo di controllo sarà obbligatoria solo qualora optino per l’iscrizione al RUNTS. Infine, per le associazioni neocostituite che decideranno di iscriversi al RUNTS, i periodi di osservazione decorreranno dal secondo esercizio successivo a quello di iscrizione.
Compensazione del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni
Con la Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni); tale modalità di fruizione del beneficio è alternativa all’accredito diretto sul conto corrente bancario del soggetto beneficiario, a condizione che il riconoscimento del contributo sotto forma di credito di imposta sia stato richiesto in sede di presentazione telematica dell’istanza. Nella medesima Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre definito le modalità di restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, sia erogato mediante accredito su conto corrente sia utilizzato in compensazione, da effettuare mediante presentazione telematica del Modello F24 ELIDE.
L’inerzia del depositante non è sufficiente a far decorrere il termine di prescrizione del diritto ad ottenere la restituzione delle somme depositate
Con la sentenza n. 8998 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione, in materia di deposito bancario e prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme, ha confermato l’orientamento già espresso con la pronuncia n. 778/2012 e ha emanato il seguente principio di diritto: ‹nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca›.
Per il nuovo contributo a fondo perduto istanze a partire dal 30 marzo 2021
Con il Provvedimento prot. n. 77923 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i termini e le modalità di richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni). Le istanze potranno essere presentate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, utilizzando i modelli e le relative istruzioni approvati in sede di emanazione del Provvedimento. La trasmissione delle istanze sarà consentita a partire dal 30 marzo 2021 sino al 28 maggio 2021.