Le nuove linee guida per la gestione del Data Breach

L’Edpb (Comitato europeo per la protezione dei dati) ha adottato le nuove linee guida per la corretta gestione delle violazioni dei dati, fornendo esempi concreti di buone prassi, definendo le modalità di gestione dei rischi e indicando nello specifico in quali casi chi tratta i dati deve notificare la violazione all’Autorità Garante e, se necessario, informare le persone coinvolte.

Qui il testo integrale delle linee guida:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-breach_en

 

In arrivo i nuovi ISA per l’anno 2020

Sono in arrivo gli ISA 2021 (anno 2020) sulla base delle modifiche che verranno apportate per tener conto degli effetti dell’emergenza da Covid-19.

In particolare, i nuovi modelli prevedono sia correttivi congiunturali che diverse cause di esclusione da applicare alle attività maggiormente colpite dalla attuale crisi sanitaria.

Per quanto riguarda la prima misura, saranno presi in considerazione alcuni indicatori tra cui:

– le giornate di chiusura determinate per codice ATECO in base alle disposizioni dei D.P.C.M. del 2020,

– la contrazione della produttività settoriale.

In merito alle cause di esclusione, gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicheranno ai contribuenti che i) abbiano subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, ii) abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 ovvero iii) esercitino, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più stringenti per contenere la crisi sanitaria.

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sui Lavoratori Impatriati

Con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della disciplina dei c.d. “Lavoratori Impatriati”.

L’Amministrazione Finanziaria chiarisce che non risulta ostativo per l’accesso al regime, il fatto che il datore di lavoro sia un soggetto non residente. Tale prerogativa, infatti, richiesta dalla normativa precedente, è stata abrogata dal Decreto Crescita n. 34 del 2019 con la conseguenza che potranno accedere al beneficio i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero.

Sul punto, tuttavia, è bene prestare molta attenzione: la durevole presenza di un lavoratore impatriato dipendente di una Società estera potrebbe configurare, al ricorrere di determinate condizioni, la presenza di una Stabile Organizzazione sul territorio italiano, con tutte le conseguenze del caso.

Gli obblighi di trasparenza in materia di tassazione nelle dichiarazioni non finanziarie secondo lo standard GRI 207

Le società che sono obbligate a pubblicare la dichiarazione non finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, devono seguire uno standard di rendicontazione di riferimento (oppure una metodologia autonoma) nel fornire le informazioni richieste.

In Italia, nella prassi, la maggior parte delle società segue gli standards “GRI 207, Tax 2019”, pubblicati a dicembre 2019, che, adottando un approccio di rendicontazione Paese per Paese, mirano a scomporre le informazioni finanziarie per ogni giurisdizione in cui opera una società per evitare il trasferimento degli utili.

Dedicato agli obblighi di trasparenza in materia di tassazione, il “GRI 207, Tax 2019”, solleva per le società italiane la questione del se e del come applicarlo, fornendo informazioni sul tema della tassazione nelle dichiarazioni non finanziarie che verranno pubblicate a partire dal 1° gennaio 2021.

Gli effetti della Brexit sulla privacy: La nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Dal 1° gennaio 2021 i responsabili del trattamento dei dati con sede in UK, soggetti all’applicazione del GDPR, dovranno designare un rappresentante nello SEE che ne garantisca il rispetto alle autorità di controllo ed agli interessati. Tale obbligo è previsto anche per godere dei benefici dello “sportello unico” (OSS), in quanto le imprese con sede in UK non potranno più rapportarsi direttamente con un’unica Autorità “capofila”. In ogni caso, nel rispetto del deal stipulato il 30 dicembre 2020, il Regno Unito potrà ancora applicare il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2021.

Nuovo reato d’abuso d’ufficio

La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con Sentenza n. 1146/2020, si esprime per la prima volta sul nuovo reato di abuso d’ufficio.

I giudici di Piazza Cavour riflettono sulle questioni intertemporali sorte in seguito alle modifiche operate dall’art. 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 73 (cd. Decreto Semplificazioni) e prendono atto del nuovo e più ristretto perimetro di applicabilità della fattispecie di cui all’art. 323 c.p..

Il novellato abuso d’ufficio, infatti, si configurerà soltanto con riferimento alle condotte indicate dalla norma e qualificabili come violazioni di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

Ne deriva un’esclusione dall’area del penalmente rilevante di tutte quelle decisioni dei pubblici funzionari che costituiscono violazioni di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte o che siano il risultato di un cattivo uso della “discrezionalità amministrativa”.

Transfer Pricing: potere accertativo dell’amministrazione finanziaria

Nel transfer pricing l’antieconomicità o il risparmio di imposta non sono elementi sufficienti per fondare l’accertamento: occorre infatti che l’ufficio provi lo scostamento del prezzo rispetto al valore normale.

Con sentenza della Corte di Cassazione 230/2021 depositata il 12 gennaio, infatti, è stato precisato che in caso di operazioni infragruppo, l’Ufficio deve provare l’esistenza dell’operazione stessa, della pattuizione di un corrispettivo inferiore e lo scostamento di tale valore rispetto ai normali prezzi di mercato.

In tale contesto, non è necessario che l’Amministrazione finanziaria fornisca la prova che l’operazione sia priva di una valida giustificazione o abbia comportato un risparmio di imposta. Si tratta, infatti, di presupposti della diversa fattispecie dell’abuso del diritto.

Holding: Comunicazione in Anagrafe Tributaria delle partecipazioni in società quotate

L’Agenzia dell’Entrate, nella consulenza giuridica n. 15 del 23 dicembre 2020, ha ribadito che le partecipazioni in società quotate devono continuare ad essere oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, laddove detenute dalla holding tra le immobilizzazioni finanziarie.

Infatti, l’obbligo per gli operatori finanziari sussiste in caso di partecipazioni detenute durevolmente, a prescindere che siano in società quotate o meno, dando indicazione del titolare effettivo dei rapporti.

 

Proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

L’art. 13 del Decreto c.d. “milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta il 31 dicembre scorso, ha previsto la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sino al 30 giugno 2021. Tale sospensione è limitata ai provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e a quelli conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Crediti d’imposta inesistenti e non spettanti nel settore R&S

La Circolare 31/2020 dell’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sull’annosa distinzione tra credito d’imposta non spettante ed inesistente.

La configurazione dell’una o dell’altra fattispecie determinano l’emersione di diversi aspetti sanzionatori, sia dal punto amministrativo che penale: sotto il profilo tributario, la sanzione per credito inesistente va dal 100 al 200% mentre per quello non spettante è pari al 30%; in ambito penale, invece, i crediti inesistenti sono puniti con reclusione da un anno e sei mesi fino a 6 anni mentre quelli non spettanti da sei mesi a due anni (eventuale non punibilità con versamento della sanzione amministrativa prima dell’apertura del dibattimento).

Nel contesto specifico, la Circolare ribadisce che, in ipotesi di compensazione ritenuta indebita e derivante dagli incentivi di ricerca e sviluppo, quasi automaticamente viene contestato l’utilizzo del credito inesistente.