L’operazione bancaria di ripianamento del debito chirografario a mezzo di nuovo “credito” non integra gli estremi di un contratto di mutuo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1517 del 25 gennaio 2021, ha recentemente confermato in materia di contratti di mutuo e insinuazione al passivo fallimentare che non è consentito alla banca che abbia erogato un nuovo finanziamento assistito da ipoteca, al solo scopo di ripianare una pregressa esposizione debitoria chirografaria, di richiedere l’insinuazione in via privilegiata al passivo.

La pronuncia in esame precisa infatti che l’operazione di ripianamento del debito a mezzo di nuovo “credito”, che la banca realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo di scopo convenzionale – non essendo sufficiente a tal fine la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato – dovendosi invece qualificare quale modifica accessoria dell’obbligazione in termini di mero differimento del tempo di esecuzione della prestazione dovuta (c.d. pactum de non petendo ad tempus).

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