A seguito della conclusione dell’accordo di libero scambio con l’UE, l’Autorità Fiscale del Regno Unito (HMRC) ha annunciato che con la Brexit verranno stravolte le regole della Direttiva DAC6, n. 2018/822/UE, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. In concreto, in capo ad operatori, intermediari ed aziende, persisterà esclusivamente l’obbligo delle due sole comunicazioni D1 e D2. Saranno, quindi, esclusi gli elementi distintivi generici (categoria A), quelli specifici (categoria B) e quelli che descrivono gli eventuali nessi o operazioni transfrontaliere (categoria C).
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Entro il 16 marzo p.v., ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972,