A seguito della conclusione dell’accordo di libero scambio con l’UE, l’Autorità Fiscale del Regno Unito (HMRC) ha annunciato che con la Brexit verranno stravolte le regole della Direttiva DAC6, n. 2018/822/UE, sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. In concreto, in capo ad operatori, intermediari ed aziende, persisterà esclusivamente l’obbligo delle due sole comunicazioni D1 e D2. Saranno, quindi, esclusi gli elementi distintivi generici (categoria A), quelli specifici (categoria B) e quelli che descrivono gli eventuali nessi o operazioni transfrontaliere (categoria C).

Convegno alla Camera: il ruolo della prudenza nelle valutazioni aziendali
Il prossimo 20 marzo, presso la Camera dei deputati – Sala Matteotti, si terrà il