Con parere espresso nella Risoluzione n. 7/E del 1° Febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di accedere all’istituto dell’identificazione diretta IVA in Italia agli operatori del Regno Unito anche dopo il 1° gennaio 2021, in quanto il “Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Imposta sul Valore Aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte” contenuto nell’accordo stipulato lo scorso 24 dicembre 2020 tra il Regno Unito e la UE è da considerare analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE e sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 35- ter, co.5, del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, in luogo della nomina di un Rappresentante Fiscale a fini IVA, l’operatore del Regno Unito potrà identificarsi direttamente in Italia e, quindi, a questo fine il Regno Unito, viene assimilato a paesi extra UE con i quali vige un accordo di reciprocità, come, ad esempio, la Svizzera.