Con la sentenza n. 617 del 15 dicembre 2020, il Tribunale di La Spezia, nella valutazione circa la gravità dell’inadempimento, ha invocato l’applicabilità, anche con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, dell’art 91 del D.L. 18/2020 nella parte in cui prevede che ”il rispetto delle misure di contenimento..…è sempre valutata al fine dell’esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 “, ritenendo sufficiente, per escludere la gravità, la generica allegazione dell’incidenza, seppur indiretta, della pandemia sull’attività del debitore e senza una puntuale prova del nesso tra il rispetto delle misure di contenimento e l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di adempiere all’obbligazione assunta.
Prorogato in extremis il termine per il versamento della Rottamazione ter e del Saldo e Stralcio
Con il comunicato stampa n. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 27