Con la sentenza n. 617 del 15 dicembre 2020, il Tribunale di La Spezia, nella valutazione circa la gravità dell’inadempimento, ha invocato l’applicabilità, anche con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, dell’art 91 del D.L. 18/2020 nella parte in cui prevede che ”il rispetto delle misure di contenimento..…è sempre valutata al fine dell’esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 “, ritenendo sufficiente, per escludere la gravità, la generica allegazione dell’incidenza, seppur indiretta, della pandemia sull’attività del debitore e senza una puntuale prova del nesso tra il rispetto delle misure di contenimento e l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di adempiere all’obbligazione assunta.
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Entro il 16 marzo p.v., ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972,