Dichiarazione di Fallimento ex art. 1 L.F. – Il prelievo di somme dalle casse sociali concorre alla determinazione dell’attivo patrimoniale

Con sentenza n. 979 del 20.01.2021, la Corte di Cassazione ha chiarito che il prelievo ad opera dei soci di somme dalle casse sociali, che non trovino giustificazione in utili effettivamente realizzati, costituisce un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., e ciò da diritto alla società ad ottenerne la restituzione. Per questa ragione, tali somme concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale della società ai sensi dell’art. 1 L.F., comma 2, lettera a), e quindi assumono rilevanza per un eventuale dichiarazione di fallimento della stessa.

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