Sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione alla luce della disciplina introdotta dalla c.d. Legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 266, della legge L. n.  178/2020 (Legge di bilancio 2021), sostituendo l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale. La nuova disciplina, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, introduce disposizioni finalizzate a posticipare di un quinquennio il momento in cui le S.p.a. e le S.r.l. sono tenute ad adottare le misure previste dalla normativa ordinaria in conseguenza al verificarsi di perdite che comportino una diminuzione del capitale maggiore di un terzo. In particolare, il termine stabilito dagli artt. 2446 e 2482bis, entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato dall’esercizio immediatamente successivo, al quinto esercizio successivo. Analogamente, nel caso di perdita maggiore di un terzo che riduca il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea in alternativa all’immediata riduzione del capitale con contemporaneo aumento del medesimo, può deliberare di rinviare tali decisioni al quinto esercizio successivo (non trovando applicazione, medio tempore, la relativa causa di scioglimento).

La Suprema Corte si esprime ancora sulle nozioni di interesse e vantaggio

Con la Sentenza del 5 febbraio 2021, n. 4480 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in tema di interesse e vantaggio dell’ente, definendoli criteri di imputazione oggettivi e tra loro alternativi.

Nel caso di specie, in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 contestato all’ente per aver dotato i lavoratori di presidi antinfortunistici malfunzionanti, la Corte ha confermato la condanna comminata all’ente nel giudizio di appello.

I giudici di legittimità hanno, infatti, valutato ex post il vantaggio conseguito dall’ente-datore di lavoro, configurandosi lo stesso come risparmio di spesa ottenuto dalla trasgressione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) e finalizzato al contenimento dei costi di produzione ovvero all’incremento dei profitti.

La sussistenza di un interesse pubblico legittima la diffusione della notizia ma non anche la pubblicazione di immagini

Con la pronuncia n. 4477 del 19.02.2021, la Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche, ha statuito che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento.

La cancellazione dal registro delle imprese non implica rinuncia dei soci ai crediti della società estinta

Con sentenza n. 3136 del 09/02/2021 la Corte di Cassazione chiarisce che la cancellazione di una società (sia essa di capitali o di persone) dal Registro delle Imprese non costituisce un atto con cui i soci rinunciano ai diritti di credito della società, in qualità di successori di quest’ultima. Ne consegue che, salvo che la rinuncia ai crediti sociali sia espressa o risulti dalle scritture contabili, i soci saranno legittimati ad agire, anche in sede giudiziaria, per il recupero dei crediti originariamente spettanti alla società estinta.

Vaccinazione dei dipendenti

FAQ del Garante privacy

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha oggi pubblicato sul proprio sito indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Dalla Guardia di Finanza nuovo modello per la valutazione delle Segnalazioni di operazioni sospette (Sos)

Con una circolare, la Guardia di Finanza ha disposto il restyling delle valutazioni sulle operazioni sospette in ambito di finanza internazionale. E’ stata data attuazione alla Delega-3 (D-3), nuova categoria al cui interno finiranno le Sos con fattori di rischio di riciclaggio internazionale, oltre a quelle oggetto di approfondite analisi finanziarie condotte dalla Uif, l’ente antiriciclaggio di Bankitalia. Nel mirino finiranno rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio riciclaggio, nonché anche altre operazioni, quali, ad esempio, l’utilizzo massiccio di carte di credito per trasferire fondi, in via anonima, attraverso una rete di collegamenti costruita per eludere i presidi antiriciclaggio, ma anche l’operatività finanziaria anomala da parte di soggetti aventi un profilo patrimoniale non coerente rispetto alle disponibilità economiche.

Sono state istituite: 1) la Afi (Assegnata per fini istituzionali), classificazione che costituirà un “serbatoio dinamico” da cui si potrà dare impulso ad attività operative trasversali nelle indagini finanziarie e 2) la Asaf (Analisi segnalazioni aggregate per fenomeno) ed è stato avviato un percorso riesame delle Sos, che sarà ultimato il 15 maggio prossimo.

Assicurazione multirischio: inopponibilità delle clausole limitative del rischio previste per la tutela legale all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza

Con la pronuncia n. 3011 del 9 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di rifusione delle spese legali sostenute dall’assicurato in caso di polizza assicurativa multirischio, ossia riguardante sia il rischio di responsabilità civile, sia la tutela legale.

In particolare, la Corte ha precisato che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’art. 1917 c.c. comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, saranno inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.

Impianti fotovoltaici: diritto di superficie con registro al 9%

Con ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione sulla natura del diritto di superficie costituito su un terreno agricolo finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico che rappresenta una vera e propria novità per gli operatori del settore.

A differenza dell’Agenzia delle Entrate che considera tale fattispecie “un trasferimento che ha per oggetto terreni agricoli e diverse pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali”, la Corte di Cassazione ritiene che lo stessa debba essere annoverata tra “gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”, con evidenti conseguenze a livello di imposizione indiretta.

Se, infatti, nella prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre previsto l’applicazione di un’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 15%, la nuova interpretazione fornita dalla Corte richiederebbe un minor esborso tributario per l’applicazione di un’aliquota pari al 9%.

Chiarimenti dall’agenzia delle Entrate sulla direttiva DAC6 e sanzioni per incompleta od omissione comunicazione

L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 2 del 10 Febbraio 2021 ha fornito i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione imposti a livello comunitario dalla Direttiva cosiddetta “DAC 6”.

Fra i chiarimenti forniti nel documento, si segnala l’esenzione della comunicazione per le operazioni transfrontaliere bancarie “ordinarie” e caratterizzate da procedure “standardizzate”.

Sul fronte sanzionatorio, invece, verrà irrogata una sanzione da Euro 500 ad  Euro 31.500 a seconda che la comunicazione venga presentata incompleta oppure sia completamente omessa.

Di seguito il link per consultare il documento:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3158195/Circolare+DAC+6n.+2+del+10+febbraio+2021.pdf/4450f787-c3ea-9ec4-bc86-f3ece92e085d