Sospensione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione alla luce della disciplina introdotta dalla c.d. Legge di bilancio 2021

L’art. 1, comma 266, della legge L. n.  178/2020 (Legge di bilancio 2021), sostituendo l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale. La nuova disciplina, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, introduce disposizioni finalizzate a posticipare di un quinquennio il momento in cui le S.p.a. e le S.r.l. sono tenute ad adottare le misure previste dalla normativa ordinaria in conseguenza al verificarsi di perdite che comportino una diminuzione del capitale maggiore di un terzo. In particolare, il termine stabilito dagli artt. 2446 e 2482bis, entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, è posticipato dall’esercizio immediatamente successivo, al quinto esercizio successivo. Analogamente, nel caso di perdita maggiore di un terzo che riduca il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea in alternativa all’immediata riduzione del capitale con contemporaneo aumento del medesimo, può deliberare di rinviare tali decisioni al quinto esercizio successivo (non trovando applicazione, medio tempore, la relativa causa di scioglimento).

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