Con la pronuncia n. 4477 del 19.02.2021, la Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche, ha statuito che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento.
Corso di Alta Formazione in Contrattazione Pubblica della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
L’ Avv. Alessandro Ela Oyana è docente alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione