La sussistenza di un interesse pubblico legittima la diffusione della notizia ma non anche la pubblicazione di immagini

Con la pronuncia n. 4477 del 19.02.2021, la Corte di Cassazione, occupandosi di un caso di pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche, ha statuito che l’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca, deve essere tenuto distinto da quello, affatto diverso ed al primo non sovrapponibile, riguardante la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l’esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall’ordinamento.

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