Con ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021, la Corte di Cassazione fornisce un’interpretazione sulla natura del diritto di superficie costituito su un terreno agricolo finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico che rappresenta una vera e propria novità per gli operatori del settore.
A differenza dell’Agenzia delle Entrate che considera tale fattispecie “un trasferimento che ha per oggetto terreni agricoli e diverse pertinenze a favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali”, la Corte di Cassazione ritiene che lo stessa debba essere annoverata tra “gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento”, con evidenti conseguenze a livello di imposizione indiretta.
Se, infatti, nella prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre previsto l’applicazione di un’imposta di registro con aliquota proporzionale pari al 15%, la nuova interpretazione fornita dalla Corte richiederebbe un minor esborso tributario per l’applicazione di un’aliquota pari al 9%.