Con la Sentenza del 5 febbraio 2021, n. 4480 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale in tema di interesse e vantaggio dell’ente, definendoli criteri di imputazione oggettivi e tra loro alternativi.
Nel caso di specie, in relazione all’illecito di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 contestato all’ente per aver dotato i lavoratori di presidi antinfortunistici malfunzionanti, la Corte ha confermato la condanna comminata all’ente nel giudizio di appello.
I giudici di legittimità hanno, infatti, valutato ex post il vantaggio conseguito dall’ente-datore di lavoro, configurandosi lo stesso come risparmio di spesa ottenuto dalla trasgressione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) e finalizzato al contenimento dei costi di produzione ovvero all’incremento dei profitti.