Con sentenza n. 3136 del 09/02/2021 la Corte di Cassazione chiarisce che la cancellazione di una società (sia essa di capitali o di persone) dal Registro delle Imprese non costituisce un atto con cui i soci rinunciano ai diritti di credito della società, in qualità di successori di quest’ultima. Ne consegue che, salvo che la rinuncia ai crediti sociali sia espressa o risulti dalle scritture contabili, i soci saranno legittimati ad agire, anche in sede giudiziaria, per il recupero dei crediti originariamente spettanti alla società estinta.
Corso di Alta Formazione in Contrattazione Pubblica della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
L’ Avv. Alessandro Ela Oyana è docente alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione