Con la pronuncia n. 3011 del 9 febbraio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di rifusione delle spese legali sostenute dall’assicurato in caso di polizza assicurativa multirischio, ossia riguardante sia il rischio di responsabilità civile, sia la tutela legale.
In particolare, la Corte ha precisato che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell’art. 1917 c.c. comma 3. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, saranno inopponibili all’assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato art. 1917 c.c.