La Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con Sentenza n. 1146/2020, si esprime per la prima volta sul nuovo reato di abuso d’ufficio.
I giudici di Piazza Cavour riflettono sulle questioni intertemporali sorte in seguito alle modifiche operate dall’art. 23 del D.L. 16 luglio 2020, n. 73 (cd. Decreto Semplificazioni) e prendono atto del nuovo e più ristretto perimetro di applicabilità della fattispecie di cui all’art. 323 c.p..
Il novellato abuso d’ufficio, infatti, si configurerà soltanto con riferimento alle condotte indicate dalla norma e qualificabili come violazioni di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».
Ne deriva un’esclusione dall’area del penalmente rilevante di tutte quelle decisioni dei pubblici funzionari che costituiscono violazioni di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte o che siano il risultato di un cattivo uso della “discrezionalità amministrativa”.