La Circolare 31/2020 dell’Agenzia delle Entrate torna nuovamente sull’annosa distinzione tra credito d’imposta non spettante ed inesistente.
La configurazione dell’una o dell’altra fattispecie determinano l’emersione di diversi aspetti sanzionatori, sia dal punto amministrativo che penale: sotto il profilo tributario, la sanzione per credito inesistente va dal 100 al 200% mentre per quello non spettante è pari al 30%; in ambito penale, invece, i crediti inesistenti sono puniti con reclusione da un anno e sei mesi fino a 6 anni mentre quelli non spettanti da sei mesi a due anni (eventuale non punibilità con versamento della sanzione amministrativa prima dell’apertura del dibattimento).
Nel contesto specifico, la Circolare ribadisce che, in ipotesi di compensazione ritenuta indebita e derivante dagli incentivi di ricerca e sviluppo, quasi automaticamente viene contestato l’utilizzo del credito inesistente.