L’art 30 del Codice del Terzo Settore (CTS) – da considerarsi di immediata applicazione – dispone l’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo, anche monocratico, per le Fondazioni del Terzo Settore e le Onlus, ODV e APS solo qualora abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui al secondo comma (Totale Attivo € 110.000, Entrate € 220.000, n. medio dipendenti 5). Tuttavia, le ODV e le APS che non vi hanno provveduto pur essendovi tenute, dovranno adeguarsi non oltre la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020. Le Onlus esentate dall’obbligo di nomina vi dovranno provvedere con l’iscrizione al RUNTS. Per le associazioni e fondazioni non ETS di diritto, la nomina dell’Organo di controllo sarà obbligatoria solo qualora optino per l’iscrizione al RUNTS. Infine, per le associazioni neocostituite che decideranno di iscriversi al RUNTS, i periodi di osservazione decorreranno dal secondo esercizio successivo a quello di iscrizione.
È tempo di metamorfosi green – Intervista al Professor Giovanni Barbara sulla rivista Formiche
Il Professor Giovanni Barbara, Straordinario di Diritto Commerciale, Direttore Scientifico della Rivista Corporate Governance, Senior