È costituzionalmente illegittima la seconda proroga della sospensione delle esecuzioni riguardanti l’abitazione principale del debitore

Con la pronuncia n. 128 del 22 giugno 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 per aver previsto un’ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni sull’abitazione principale del debitore dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in ragione della pandemia in corso.
In particolare, la Consulta ha ritenuto come il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive sia divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga, per l’appunto sino al 30 giugno 2021, prevista dell’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito. Disposizione che è stata, quindi, ritenuta in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost.

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