Responsabilità della casa farmaceutica per attività di sperimentazione clinica

Con la sentenza n. 10348 del 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è occupata della responsabilità delle case farmaceutiche in relazione alle attività di sperimentazione clinica. In particolare, si è statuito che la casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco soltanto ove risulti che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell’art. 1228 c.c. In difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’artt. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.

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