Con la sentenza n. 8998 del 31 marzo 2021, la Corte di Cassazione, in materia di deposito bancario e prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme, ha confermato l’orientamento già espresso con la pronuncia n. 778/2012 e ha emanato il seguente principio di diritto: ‹nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca›.
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Entro il 16 marzo p.v., ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972,