Privacy: tutela rafforzata per il trattamento dei dati giudiziari

Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, predisposto dal Ministero della giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari in diversi ambiti.

Il testo rafforza in maniera significativa le tutele previste per le persone e definisce un complesso di garanzie minime e coerenti nei principali settori nei quali possono essere trattati dati giudiziari, ribadendo la necessità di rispettare i principi di proporzionalità e di minimizzazione previsti dal Gdpr, trattando solo dati indispensabili e per il tempo strettamente necessario rispetto alla finalità perseguita. Non solo: essenziale è la verifica dell’affidabilità delle fonti, l’adozione di tutte le garanzie volte ad assicurare l’esattezza dei dati trattati, e l’aggiornamento dei dati stessi rispetto all’evoluzione della posizione giudiziaria dell’interessato.

Nuove linee guida per i cookies

Approvate le nuove Linee guida sui cookie, volte a rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali durante la navigazione in rete.

Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita, al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).

Imposte sui redditi 2021: slitta al 15 settembre la scadenza per i versamenti dei soggetti ISA

È in arrivo, con un emendamento proposto dalla maggioranza e dal Governo in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni Bis, una proroga al prossimo 15 settembre del termine per il versamento a saldo del 2020 e primo acconto 2021 di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive, in precedenza fissato al 20 luglio p.v., per i titolari di Partita Iva soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). La proroga riguarda anche i soci di società di persone.

 

Adottate le nuove clausole contrattuali standard sui responsabili esterni del trattamento e sul trasferimento di dati all’estero

«Si tratta di due set di clausole SCC (“Standard Contractual Clauses”, ovvero “clausole tipo” di protezione dei dati), approvate il 4 giugno 2021 dalla Commissione UE, che andranno a regolare il trasferimento di dati presso Paesi Terzi a seguito della sentenza Schrems II, che ha posto fine al Privacy Shield, e il rapporto tra titolare e responsabile esterno del trattamento dei dati.

Tali clausole tengono conto, oltre che dei principi contenuti nella sentenza Schrems II della Corte di Giustizia, anche del parere congiunto del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e del Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), nonché del parere dei rappresentanti degli Stati membri. Consentono, quindi, di garantire un elevato livello di protezione in tutti i casi in cui i dati degli interessati europei siano trattati al di là dei confini dell’Unione.”

Posizione aperte

Per ampliare il nostro team, siamo alla ricerca, presso la sede di Milano, di :

  1. un giovane laureato in giurisprudenza (voto di laurea non inferiore a 105/110);
  2. un neo avvocato con esperienza nel settore del diritto civile e, in particolare, nell’ambito del recupero crediti/NPL/UTP

Completano i profili: buone doti relazioni, attitudine a lavorare in team ed un’ottima conoscenza della lingua inglese.

Si prega di inviare i cv al seguente indirizzo email: claudia.arena@lexacta.it

 

L’AGENZIA PRECISA L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA PER I “NEO RESIDENTI” IN RELAZIONE AI REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI DI FONTE ESTERA PERCEPITI PER IL TRAMITE DI INTERMEDIARI ITALIANI

In relazione ai redditi di capitale, l’Agenzia ha chiarito che non è sufficiente che detti proventi siano materialmente pagati dagli intermediari italiani allorquando questi svolgano funzione di meri incaricati al pagamento.

Invero, i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti beneficiano del regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR anche nei casi in cui le attività estere da cui derivano siano oggetto di:

  • un contratto di custodia con intermediari italiani;
  • un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
  • un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie estere operanti in Italia in regime di LPS, anche laddove la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani.

Diversamente, in tema di redditi diversi, sono fiscalmente rilevanti in Italia, le cessioni di titoli azionari o obbligazionari emessi da soggetti non residenti qualora tali titoli o diritti rappresentativi si trovino nel territorio dello Stato.

Pertanto, affinché possa essere applicato il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano.

La natura di reddito diverso di fonte estera, invece, non viene meno a seguito della stipula di un contratto:

  • di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale di portafoglio, in cui l’intermediario riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all’estero;
  • di amministrazione delle attività finanziarie, dove l’intermediario italiano amministra le attività depositate all’estero eseguendo gli ordini del cliente senza alcun potere discrezionale;
  • di consulenza finanziaria, dove l’intermediario italiano offre un’attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza alcun potere di movimentare direttamente le attività.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione Risoluzione n. 12/E del 18/02/2021)

Tax Control Framework e Modelli 231/2001: sistemi di controllo complementari e non sostitutivi

Con l’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, aumenta l’attenzione da parte delle realtà aziendali per la gestione del rischio fiscale.

Le grandi società ed i grandi istituti di credito rafforzano ed incentivano l’interazione tra i sistemi di controllo fiscale interno – Tax Control Framework – e i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC), nell’intento di ridurre al minimo le ipotesi di frode fiscale attraverso un approccio integrato di identificazione e mappatura dei rischi penal-tributari.

Pertanto, i due sistemi, TFC e MOGC 231/2001,  dialogano ma restano qualificabili come due autonomi presidi di controllo interno aziendale, complementari e non sostitutivi tra loro, così come anche precisato dalla circolare della Guardia di Finanza del 1° settembre 2020.

 

Una prima pronuncia del Tribunale di Milano sul nuovo art. 2086 del Codice civile

Le Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano, con il provvedimento del 18 ottobre 2019, hanno accolto la denunzia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal Collegio Sindacale di due società per azioni (controllante e controllata), gestite dal medesimo amministratore unico, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità aziendale e di attivarsi senza indugio per adottare i rimedi per il superamento della crisi, ex articolo 2086 c.c.

 

Questa sentenza merita attenzione per più motivi: (i) perché costituisce una delle prime pronunce che applica il nuovo art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, che sancisce l’obbligo per gli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all’impresa anche per prevenire la crisi; (ii) perché costituisce anche la prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c. per l’inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.; iii) perché consente di svolgere alcune riflessioni sull’efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione interni al diritto societario, già in vigore, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, la cui entrata in vigore, a causa dell’emergenza Covid-19, è rinviata al 1° settembre 2021.

 

PATTI DI FAMIGLIA: LA LIQUIDAZIONE AL LEGITTIMARIO NON ASSEGNATARIO COSTITUISCE DONAZIONE DA PARTE DEL DISPONENTE

A seguito della stipula da parte del disponente del patto di famiglia, il discendente beneficiario ha l’obbligo di onorare il diritto di credito dei legittimari non assegnatari.

Ai soli fini impositivi, la liquidazione di tale credito viene considerata quale donazione comunque posta in essere dal disponente in favore del legittimario non assegnatario e non già dal beneficiario assegnatario.

Ne discende che la tassazione del diritto di credito comporta l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela.

Lo stabilisce in modo innovativo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020.

2020 NPL Action Plan

Il 16 dicembre scorso la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione nella quale illustra la sua strategia per contrastare l’accumulo di crediti deteriorati (“NPL”) a seguito della pandemia di COVID-19. Secondo la Commissione è necessario che gli Stati membri intraprendano azioni volte a prevenire l’accumularsi di NPL. A tal fine, è essenziale che le banche individuino in tempi rapidi i potenziali NPL e le sofferenze debitorie, di modo da avviare tempestivamente il processo di risoluzione e cessione degli stessi.