Le Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano, con il provvedimento del 18 ottobre 2019, hanno accolto la denunzia per gravi irregolarità nella gestione presentata dal Collegio Sindacale di due società per azioni (controllante e controllata), gestite dal medesimo amministratore unico, cui veniva addebitata la violazione degli obblighi di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei alla verifica della continuità aziendale e di attivarsi senza indugio per adottare i rimedi per il superamento della crisi, ex articolo 2086 c.c.
Questa sentenza merita attenzione per più motivi: (i) perché costituisce una delle prime pronunce che applica il nuovo art. 2086 c.c., come modificato dal Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, che sancisce l’obbligo per gli amministratori di assicurare adeguati assetti organizzativi all’impresa anche per prevenire la crisi; (ii) perché costituisce anche la prima applicazione del dovere di denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c. per l’inosservanza da parte degli amministratori dei nuovi obblighi previsti dall’art. 2086 c.c.; iii) perché consente di svolgere alcune riflessioni sull’efficacia degli strumenti di allerta e prevenzione interni al diritto societario, già in vigore, in relazione alle misure esterne di allerta previste dal Codice della crisi, la cui entrata in vigore, a causa dell’emergenza Covid-19, è rinviata al 1° settembre 2021.