Protezione dei dati personali. Le società rispondono del danno causato dall’errore del dipendente

A seguito dell’entrata in vigore del GDPR, gli enti e le società sono chiamati ad istruire adeguatamente il personale in materia di protezione dei dati personali e verificare il rispetto della normativa da parte di quest’ultimo. Diversamente, vi è il rischio che l’impresa sia chiamata a rispondere dei danni derivanti dalla violazione della normativa privacy determinata da errore umano, distrazione o altro comportamento del dipendente.

Sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione (ordinanza n. 13073 del 12 maggio 2023), condannando un Comune al risarcimento del danno in favore dell’interessato, i cui dati personali erano stati pubblicati sull’albo pretorio online a causa di un errore di un dipendente, con conseguente violazione del diritto alla riservatezza.

La Suprema Corte, facendo eco alla recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 maggio 2023 (emessa nella causa C-300/21), ha sancito che il Titolare del trattamento (ossia il soggetto chiamato gestire il dato personale) è tenuto a risarcire il danno cagionato dal trattamento non conforme al Regolamento, anche laddove la lesione risulti marginale ed anche nel caso in cui la società si sia immediatamente attivata per porre rimedio alla violazione.

La pronuncia in commento attesta l’importanza per le società di predisporre un adeguato programma di formazione del personale, affinché quest’ultimo sia edotto degli adempimenti e degli obblighi gravanti sulla società in materia di protezione dei dati personali, la cui violazione può determinare ingenti ripercussioni economiche.

 

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13073/2023, pubblicata il 12 maggio 2023

Il Garante pubblica la nuova edizione del Vademecum per una “Scuola a prova di privacy”

Lo scorso 15 maggio, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la nuova edizione del Vademecum per la “Scuola a prova di privacy”, emanato per la prima volta nel 2016: https://www.garanteprivacy.it/temi/scuola

Si tratta dell’ultimo dei numerosi interventi che negli ultimi anni hanno interessato il trattamento dei dati personali in ambito scolastico, emanato con l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche, alle famiglie, agli studenti e ai docenti un agile strumento per assicurare la più ampia protezione dei dati delle persone che crescono, studiano e lavorano nel mondo scolastico.

La nuova disciplina in materia del Whistleblowing alla luce del D.lgs. n. 24/2023

Con Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, è stata riformata la disciplina nazionale in materia di whistleblowing ed è stato racchiuso in un unico testo normativo – sia per il settore pubblico che per il settore privato – il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il nuovo regime di protezione dei c.d. whistleblowers introduce un sistema integrato di regole che coordina diritto europeo e diritto nazionale e allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001, introducendo anche le c.d. “segnalazioni esterne”. L’obiettivo è quello di incentivare le segnalazioni delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Pubblica Amministrazione o dell’ente privato, inclusi gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

In particolare, si prevede l’attivazione di un canale interno che consenta di gestire le segnalazioni in modo tempestivo ed efficace. Oltre ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto.

La nuova normativa attribuisce un ruolo di controllo, anche sugli enti privati, all’ANAC che gestisce il canale esterno e interviene in caso di ritorsioni in funzione di tutela dei whistleblowers. In questo modo si rafforza la sinergia tra pubblico e privato nella garanzia della legalità. Tuttavia, il ricorso alle segnalazioni esterne e alla divulgazione pubblica assume natura residuale dovendo essere incoraggiato il ricorso al canale interno.

La nuova disciplina entra in vigore il 15 luglio 2023, salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell’ultimo anno.

Strumenti finanziari digitali: via libera del Senato alla conversione del Decreto-legge n. 25/2023.

Nella seduta del 26.4.2023, l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il DDL per la conversione del Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante “disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”.

Tra le novità introdotte dal Decreto – emanato per permettere l’applicazione del Regolamento UE n. 858/2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito – vi è l’introduzione di una disciplina volta a garantire certezza e sicurezza nelle attività di emissione e di trasferimento di talune categorie di strumenti finanziari digitali. In particolare, lo stesso prevede che l’emissione ed il trasferimento di tali strumenti sia eseguito mediante scritturazione su appositi registri, tenuti da un responsabile e dotati di una serie di requisiti predeterminati, tra cui, in primis, la capacità di assicurare “l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli”.

Il Disegno di legge per la conversione del Decreto, che dovrà avvenire entro il prossimo 16 maggio, è ora all’esame della Camera.

Normativa Privacy. Le società hanno l’obbligo di fornire riscontro alle istanze di accesso ai dati personali.

A seguito dell’entrata in vigore del GDPR, le imprese sono chiamate a rispettare una serie di adempimenti per essere conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tra questi, vi è quello di fornire tempestivo riscontro alle istanze di accesso presentate dalle persone fisiche con riferimento ai propri dati personali. Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la quale – con ordinanza n. 9313, pubblicata il 4 aprile 2023 – ha statuito che la società destinataria dell’istanza di accesso è l’unico soggetto onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso, o meno, dei dati personali dell’istante.

La Società ha, dunque, l’obbligo di fornire riscontro, come previsto dall’art. 12 del GDPR, eventualmente anche in termini negativi, ossia comunicando all’istante di non trattare alcun dato personale di quest’ultimo.

In forza di tale principio, la Suprema Corte ha, dunque, cassato la pronuncia del Tribunale di Milano, con la quale era stato posto a carico dell’istante l’onere di dimostrare in giudizio la titolarità ed il possesso dei dati personali che lo riguardavano da parte della società destinataria dell’istanza, con conseguente illegittima inversione dell’onere della prova.

La pronuncia in commento attesta l’importanza per le società di possedere un adeguato assetto in materia di privacy e di avere altresì una struttura che consenta loro di gestire al meglio il trattamento dei dati e le istanze di accesso presentate dagli interessati, risultando così conformi alla normativa di settore.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9313/2023, pubblicata il 4 aprile 2023

Tassa annuale per la numerazione e bollatura dei Libri Sociali

Entro il 16 marzo p.v., ai sensi dell’art. 23 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, dovrà essere versata, o eventualmente compensata con altri tributi a credito, la consueta “tassa annuale sulla vidimazione dei libri sociali” dovuta da tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e gli enti commerciali.

L’importo della tassa è pari ad Euro 309,87, elevato ad Euro 516,46 per tutte le società il cui capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2023 è superiore ad Euro 516.456,90.

Il versamento dovrà essere effettuato in via telematica, a mezzo modello F24, con il codice tributo 7085.

Composizione negoziata di gruppo. Misure cautelari e protettive. Presupposti ed estensione

Con ordinanza del 27 Febbraio 2023, il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in tema di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata di gruppo.

Nel pronunciarsi sull’istanza di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCI avanzata da un gruppo di imprese, il Tribunale si è soffermato sui seguenti punti, di particolare rilievo giuridico: (i) la compatibilità tra la composizione negoziata di gruppo ex art. 25 e ss CCII e la prevista messa in liquidazione di alcune società del gruppo; (ii) la possibilità di addivenire all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 e ss CCII all’esito delle trattative condotte in composizione negoziata; (iii) la sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure protettive nei confronti di società per le quali non è prevista la continuità ma viene, appunto, ipotizzata la liquidazione.

Con riguardo alla perseguibilità del risanamento, quale presupposto della composizione negoziata, il Tribunale ha affermato che tale principio subisce una rilettura nel caso di composizione negoziata di gruppo: “concordemente alla ratio che ispira l’art. 25 CCI, appare necessario doversi apprezzare l’aggregazione societaria, e così il suo risanamento, adottando una prospettiva di tipo sostanziale, che consenta, cioè, di identificare il gruppo quale complesso delle sinergie organizzative e gestionali […]. Di modo che possa ritenersi […] che la continuità di gruppo sussista ogniqualvolta tali sinergie risultino, all’esito del risanamento, sostanzialmente preservate, sia pur nel quadro di un ridimensionamento del perimetro di gruppo.”

Il Tribunale ha, dunque, chiarito che la previsione, nell’ambito della composizione negoziata di gruppo, della liquidazione di alcune società non contraddice la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento del gruppo, dal momento che “il valore della continuità del gruppo non corrisponde alla somma atomistica di quello delle sue componenti, potendo appressarsi indipendentemente dalle sorti di taluna di queste ultime”.

Sotto altro profilo, il Giudice ha chiarito che l’omologazione di un accordo ex art. 57 e ss. CCI (accordo di ristrutturazione) è normativamente configurata quale soluzione praticabile in esito alla composizione negoziata, sia pur secondariamente rispetto alle opzioni favorite al primo comma dell’art. 23 CCI. Nulla impedisce dunque all’imprenditore che chieda la nomina dell’Esperto di assumere, già in partenza, l’obiettivo secondario di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Tanto sopra chiarito, il Tribunale ha confermato le misure protettive a favore delle sole società per le quali è stata prevista la continuità, escludendole nei confronti delle società per le quali è stata prospettata la liquidazione.

Nel vaglio dei presupposti che sottendono la conferma delle misure protettive, il Giudice si è soffermato sulla compatibilità concettuale tra risanamento e cessazione dell’attività.

Il Tribunale, dapprima valorizzando la logica unitaria della continuità di gruppo, ha chiarito che potrebbe riconoscersi utilità ad uno stay protettivo esteso all’intero perimetro societario ove, per esempio, la prospettiva di ragionevole risanamento del gruppo, per la parte destinata alla prosecuzione dell’impresa, potrebbe nutrirsi di un programma liquidatorio di tipo coordinato ed accentrato, tale, dunque, da fondare l’interesse ad una estensione dell’efficacia protettiva delle misure al più ampio raggio possibile.

Tuttavia, nel caso di specie, il piano di risanamento depositato dalla società holding non specificava né le ragioni di coordinamento ed accentramento che avrebbero potuto legittimare l’utilità di uno stay protettivo complessivo, né le ragioni economiche sottese alla richiesta di protezione anche delle società con prospettive di liquidazione.

In ragione di quanto sopra, il Tribunale, con l’ordinanza che qui si commenta, ha confermato le misure protettive di cui all’art. 18 commi 1, 4 e 5 CCI, limitatamente alle società per le quali è prevista la continuità aziendale, per la durata massima di 120 giorni.

 

Tribunale di Ravenna, ordinanza del 27 febbraio 2023

La riforma del processo civile. Procedure esecutive. La vendita diretta

Il Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, noto come Riforma “Cartabia”, ha introdotto un nuovo istituto nel processo di espropriazione immobiliare disciplinato dagli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c.: la “Vendita Diretta”.

Il Legislatore, con l’introduzione di questa novità, mira a rendere più rapido il processo di esecuzione immobiliare contendo i costi e favorendo le operazioni di vendita dell’immobile mediante la collaborazione del soggetto esecutato.

In virtù di tale nuovo istituto, il debitore, mediante apposita istanza, da presentarsi almeno dieci giorni prima che venga disposta la vendita dell’immobile, ha la facoltà di chiedere al Giudice dell’Esecuzione la vendita diretta del cespite immobiliare pignorato ad un soggetto terzo rispetto alla procedura esecutiva.  

L’art. 568 bis c.p.c. prevede, a pena di inammissibilità, che il debitore possa depositare l’istanza di vendita diretta una sola volta e che quest’ultima debba essere corredata dall’offerta d’acquisto irrevocabile e dal versamento di una cauzione il cui importo non deve essere inferiore ad un decimo del prezzo offerto.

Il Legislatore precisa, inoltre, che è onere del debitore esecutato o del terzo offerente provvedere alla notifica dell’istanza di vendita diretta al creditore procedente, ai creditori iscritti e a quelli intervenuti prima dell’offerta almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c..

Il Giudice dell’Esecuzione, in assenza di opposizione dei creditori, dichiara ammissibile l’offerta, aggiudica l’immobile all’offerente stabilendo che quest’ultimo provveda, a pena di decadenza, al versamento del prezzo stabilito entro i successivi novanta giorni.

Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, art. 3 comma 39. Riforma “Cartabia”

Diritto commerciale. Locazione operativa. Il discrimen rispetto alla fattispecie della locazione finanziaria

Con sentenza n. 974 del 7 febbraio 2023, la sesta sezione del Tribunale di Milano si è pronunciata in tema di locazione operativa, evidenziando gli elementi che distinguono detta fattispecie contrattuale dalla locazione finanziaria.

La ricorrente sosteneva in giudizio che il contratto concluso tra le parti dovesse essere inquadrato nell’alveo del leasing finanziario, con conseguente ritenuta nullità dello stesso per mancata iscrizione della società resistente nell’apposito albo di cui all’art. 106 TUB. In ragione della tesi sostenuta, la ricorrente richiedeva, quindi, la restituzione di tutti i canoni di locazione corrisposti in vigenza del contratto.

Il Giudice meneghino ha rigettato le domande della società ricorrente ed escluso la natura finanziaria del contratto, valorizzando (i) il nome attribuito dalle parti al contratto (“locazione operativa”) e, soprattutto, (ii) l’assenza di un’opzione di riscatto del bene da parte del conduttore, esclusa dalle clausole contrattuali. Nello specifico, il Tribunale ha infatti accertato che il contratto sottoposto al suo vaglio prevedesse che, al termine della locazione, il conduttore fosse espressamente tenuto a restituire, a proprie cure e spese, il bene al locatore (pattuizione caratteristica della locazione operativa).

Conformemente a quanto sancito da Banca d’Italia, dall’Agenzia delle Entrate ed a quanto previsto all’art. 1 c. 136 della L. 124/2017, Il Tribunale ha dunque statuito che la locazione finanziaria è caratterizzata proprio dalla necessaria presenza dell’opzione di acquisto finale del bene in favore dell’utilizzatore, invece esclusa nella locazione operativa.

Così argomentando, il Tribunale di Milano ha quindi accertato che il contratto sottoposto al suo vaglio rientrasse nell’ambito della mera locazione operativa, escludendo qualsiasi profilo di nullità dello stesso.

 

Tribunale di Milano, sentenza n. 974/2023 del 07 febbraio 2023

CSRD: il Consiglio UE ha approvato il testo della direttiva sul reporting di sostenibilità delle imprese

Dopo l’ok del Parlamento Europeo dello scorso 10 novembre, anche il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via definitiva la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), la direttiva che estende gli obblighi di rendicontazione sui temi ESG (Environmental, Social e Governance) ad una platea sempre più ampia di imprese.

Le nuove norme sul reporting di sostenibilità si applicheranno:

  • a partire dal 1° gennaio 2024, alle grandi imprese di interesse pubblico con più di 500 dipendenti,
  • dal 1° gennaio 2025, a tutte le grandi imprese con più di 250 dipendenti e/o un fatturato di 40 milioni di euro e/o 20 milioni di euro di attività totali
  • dal 1° gennaio 2026, a tutte le altre società quotate sui mercati regolamentati (ad eccezione delle microimprese), incluse le PMI quotate, per le quali tuttavia è prevista un’esenzione dall’obbligo fino al 2028.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0059_EN.html