Con ordinanza del 27 Febbraio 2023, il Tribunale di Ravenna si è pronunciato in tema di misure protettive e cautelari nell’ambito della composizione negoziata di gruppo.
Nel pronunciarsi sull’istanza di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCI avanzata da un gruppo di imprese, il Tribunale si è soffermato sui seguenti punti, di particolare rilievo giuridico: (i) la compatibilità tra la composizione negoziata di gruppo ex art. 25 e ss CCII e la prevista messa in liquidazione di alcune società del gruppo; (ii) la possibilità di addivenire all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 e ss CCII all’esito delle trattative condotte in composizione negoziata; (iii) la sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure protettive nei confronti di società per le quali non è prevista la continuità ma viene, appunto, ipotizzata la liquidazione.
Con riguardo alla perseguibilità del risanamento, quale presupposto della composizione negoziata, il Tribunale ha affermato che tale principio subisce una rilettura nel caso di composizione negoziata di gruppo: “concordemente alla ratio che ispira l’art. 25 CCI, appare necessario doversi apprezzare l’aggregazione societaria, e così il suo risanamento, adottando una prospettiva di tipo sostanziale, che consenta, cioè, di identificare il gruppo quale complesso delle sinergie organizzative e gestionali […]. Di modo che possa ritenersi […] che la continuità di gruppo sussista ogniqualvolta tali sinergie risultino, all’esito del risanamento, sostanzialmente preservate, sia pur nel quadro di un ridimensionamento del perimetro di gruppo.”
Il Tribunale ha, dunque, chiarito che la previsione, nell’ambito della composizione negoziata di gruppo, della liquidazione di alcune società non contraddice la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento del gruppo, dal momento che “il valore della continuità del gruppo non corrisponde alla somma atomistica di quello delle sue componenti, potendo appressarsi indipendentemente dalle sorti di taluna di queste ultime”.
Sotto altro profilo, il Giudice ha chiarito che l’omologazione di un accordo ex art. 57 e ss. CCI (accordo di ristrutturazione) è normativamente configurata quale soluzione praticabile in esito alla composizione negoziata, sia pur secondariamente rispetto alle opzioni favorite al primo comma dell’art. 23 CCI. Nulla impedisce dunque all’imprenditore che chieda la nomina dell’Esperto di assumere, già in partenza, l’obiettivo secondario di omologazione di un accordo di ristrutturazione.
Tanto sopra chiarito, il Tribunale ha confermato le misure protettive a favore delle sole società per le quali è stata prevista la continuità, escludendole nei confronti delle società per le quali è stata prospettata la liquidazione.
Nel vaglio dei presupposti che sottendono la conferma delle misure protettive, il Giudice si è soffermato sulla compatibilità concettuale tra risanamento e cessazione dell’attività.
Il Tribunale, dapprima valorizzando la logica unitaria della continuità di gruppo, ha chiarito che potrebbe riconoscersi utilità ad uno stay protettivo esteso all’intero perimetro societario ove, per esempio, la prospettiva di ragionevole risanamento del gruppo, per la parte destinata alla prosecuzione dell’impresa, potrebbe nutrirsi di un programma liquidatorio di tipo coordinato ed accentrato, tale, dunque, da fondare l’interesse ad una estensione dell’efficacia protettiva delle misure al più ampio raggio possibile.
Tuttavia, nel caso di specie, il piano di risanamento depositato dalla società holding non specificava né le ragioni di coordinamento ed accentramento che avrebbero potuto legittimare l’utilità di uno stay protettivo complessivo, né le ragioni economiche sottese alla richiesta di protezione anche delle società con prospettive di liquidazione.
In ragione di quanto sopra, il Tribunale, con l’ordinanza che qui si commenta, ha confermato le misure protettive di cui all’art. 18 commi 1, 4 e 5 CCI, limitatamente alle società per le quali è prevista la continuità aziendale, per la durata massima di 120 giorni.
Tribunale di Ravenna, ordinanza del 27 febbraio 2023