La Banca o l’Istituto di Credito è responsabile nei confronti del Fallimento per la concessione abusiva del credito

Con sentenza n. 18610 del 30.06.2021, la Suprema Corte (I sez. civ.) ha chiarito che la Banca o l’Istituto di Credito che, con colpa o dolo, concede, rinnova o proroga un finanziamento ad un’impresa in stato di crisi o di insolvenza, poi dichiarata fallita, permettendole così di continuare lo svolgimento della propria attività e di accumulare ulteriori debiti, risponde nei confronti del Fallimento per aver determinato un aggravamento del dissesto, con conseguente danno ai creditori. L’azione di responsabilità è riservata al Curatore ex art. 146, c. 2., L.F..

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