Con sentenza n. 18610 del 30.06.2021, la Suprema Corte (I sez. civ.) ha chiarito che la Banca o l’Istituto di Credito che, con colpa o dolo, concede, rinnova o proroga un finanziamento ad un’impresa in stato di crisi o di insolvenza, poi dichiarata fallita, permettendole così di continuare lo svolgimento della propria attività e di accumulare ulteriori debiti, risponde nei confronti del Fallimento per aver determinato un aggravamento del dissesto, con conseguente danno ai creditori. L’azione di responsabilità è riservata al Curatore ex art. 146, c. 2., L.F..

Lexacta al 46° Congresso SIME – 20° Congresso Nazionale AIMAA
Sabato 17 maggio, la Dott.ssa Giusy Pisanti e il Dott. Gianluca Caracciolo, rispettivamente Socia e