In relazione ai redditi di capitale, l’Agenzia ha chiarito che non è sufficiente che detti proventi siano materialmente pagati dagli intermediari italiani allorquando questi svolgano funzione di meri incaricati al pagamento.
Invero, i redditi di capitale corrisposti da Stati esteri o da soggetti non residenti beneficiano del regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR anche nei casi in cui le attività estere da cui derivano siano oggetto di:
- un contratto di custodia con intermediari italiani;
- un contratto di gestione, amministrazione e consulenza con intermediari italiani, pur essendo depositate presso un conto estero;
- un contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario stipulato con compagnie estere operanti in Italia in regime di LPS, anche laddove la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani.
Diversamente, in tema di redditi diversi, sono fiscalmente rilevanti in Italia, le cessioni di titoli azionari o obbligazionari emessi da soggetti non residenti qualora tali titoli o diritti rappresentativi si trovino nel territorio dello Stato.
Pertanto, affinché possa essere applicato il regime di cui all’articolo 24-bis del TUIR, è necessario che tali attività non siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano.
La natura di reddito diverso di fonte estera, invece, non viene meno a seguito della stipula di un contratto:
- di prestazione di servizi con un intermediario italiano avente ad oggetto la gestione individuale di portafoglio, in cui l’intermediario riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all’estero;
- di amministrazione delle attività finanziarie, dove l’intermediario italiano amministra le attività depositate all’estero eseguendo gli ordini del cliente senza alcun potere discrezionale;
- di consulenza finanziaria, dove l’intermediario italiano offre un’attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti, senza alcun potere di movimentare direttamente le attività.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione Risoluzione n. 12/E del 18/02/2021)