Integra violazione del diritto alla riservatezza la comunicazione da parte del creditore a terzi dell’inadempimento del debitore

Con la pronuncia n. 18783 del 2 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è occupata della violazione del diritto alla riservatezza di cui all’art. 11 del codice privacy applicabile ratione temporis. In particolare, secondo il principio emanato dalla Suprema Corte, integra violazione del diritto in parola ‹‹il comportamento di un creditore il quale, nell’ambito dell’attività di recupero credito, svolta direttamente ovvero avvalendosi di un incaricato, comunichi a terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa), piuttosto che al debitore, le informazioni, i dati e le notizie relative all’inadempimento nel quale questo versi oppure utilizzi modalità che palesino a osservatori esterni il contenuto della comunicazione senza rispettare il dovere di circoscrivere la comunicazione, diretta al debitore, ai dati strettamente necessari all’attività recuperatoria››.

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