Con sentenza n. 25343 del 20.09.2021, la Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente il mero scostamento dal benchmark di riferimento per ritenere sussistente la responsabilità del gestore. La Corte ha evidenziato la necessità di valutare anche le ragioni di detto scostamento, al fine di individuare eventuali profili di negligenza e/o imprudenza del gestore. Nel caso de quo gli Ermellini hanno valorizzato la circostanza per cui l’investitore aveva rivestito un ruolo attivo nel corso del rapporto, impartendo alla società di gestione precise istruzioni in ordine agli investimenti da effettuare.

Acquisizione strategica nel settore aeroportuale: Lexacta assiste CCM nell’ingresso in SITA
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