Con sentenza n. 25343 del 20.09.2021, la Corte di Cassazione ha statuito che non è sufficiente il mero scostamento dal benchmark di riferimento per ritenere sussistente la responsabilità del gestore. La Corte ha evidenziato la necessità di valutare anche le ragioni di detto scostamento, al fine di individuare eventuali profili di negligenza e/o imprudenza del gestore. Nel caso de quo gli Ermellini hanno valorizzato la circostanza per cui l’investitore aveva rivestito un ruolo attivo nel corso del rapporto, impartendo alla società di gestione precise istruzioni in ordine agli investimenti da effettuare.
Corso di Alta Formazione in Contrattazione Pubblica della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
L’ Avv. Alessandro Ela Oyana è docente alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione