Con decisione n. 15400 del 22 giugno del 2021, l’Arbitro Bancario Finanziario ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso depositato prima che fosse scaduto il termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, entro cui l’intermediario deve trasmettere riscontro al cliente. Secondo il Collegio, l’abbreviazione o l’azzeramento del predetto termine vanificherebbe la ratio dell’istituto del reclamo, in quanto l’immediata pendenza del contenzioso comprometterebbe la possibilità di trovare una composizione della lite prima della fase litigiosa. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza, ma comunque in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.
FOCUS diritto societario. La nomina dell’amministratore deve essere seguita da una accettazione (anche tacita)
Con l’ordinanza del 9 maggio 2022 n. 14592 la Corte di Cassazione è tornata sul