Con decisione n. 15400 del 22 giugno del 2021, l’Arbitro Bancario Finanziario ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso depositato prima che fosse scaduto il termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, entro cui l’intermediario deve trasmettere riscontro al cliente. Secondo il Collegio, l’abbreviazione o l’azzeramento del predetto termine vanificherebbe la ratio dell’istituto del reclamo, in quanto l’immediata pendenza del contenzioso comprometterebbe la possibilità di trovare una composizione della lite prima della fase litigiosa. Resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza, ma comunque in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo.
Il Professor Marazzi al Monza Cafè di Assolombarda per discutere il futuro delle imprese italiane dopo le elezioni americane
Il 28 gennaio 2025 alle ore 8.15, presso la sede di Monza di Assolombarda, il