Con la sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito quali siano i criteri da applicare per il calcolo del cd. danno differenziale – il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile detratto l’indennizzo INAIL – nell’ipotesi in cui il responsabile abbia soltanto aggravato postumi permanenti che la vittima avrebbe comunque subito per causa a lui non imputabile (cd. danno iatrogeno).
La corte, precisando che il danno iatrogeno va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore e detraendo da questo l’importo dovuto per il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio, ha sottolineato che: ‹‹nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito)››
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