La costituzione del vincolo di trasferimento, in virtù di un trust liquidatorio, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione. Un trasferimento imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
Cassazione civile, sez. trib., ordinanza n. 410 del 10.1.2022