Con la sentenza n. 41933 del 29 dicembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla conformità al parametro di equità della tabella milanese del danno da premorienza.
La pronuncia ha statuito che affinché una tabella sul danno da premorienza possa ritenersi “equa”, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Per tale ragione, il Supremo Consesso ha ritenuto non conformi ad equità le tabelle milanesi, in cui il pregiudizio subito ha un’intensità maggiore nei primi due anni per poi decrescere.
È stato così emanato il seguente principio di diritto: “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.
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