Contratto di negoziazione e raccolta di ordini. La sottoscrizione della clausola di inadeguatezza e gli obblighi informativi della Banca

Con ordinanza n. 46 del 4 gennaio 2022, resa in tema di contratto di negoziazione e di raccolta di ordini, la Suprema Corte ha ribadito il principio per cui la sottoscrizione della clausola di inadeguatezza dell’operazione, posta in calce al modulo d’ordine, è idonea a far presumere assolto l’obbligo informativo gravante sull’intermediario.

La Corte ha, inoltre, precisato come nel caso di specie non potesse ravvisarsi alcun mancato adempimento dell’onere probatorio in capo alla Banca, dal momento che il ricorrente non aveva indicato, nel corso dei giudizi di merito, quali fossero le specifiche informazioni omesse dall’Istituto di credito.

In base alla consolidata giurisprudenza della Corte, infatti, solo qualora il cliente alleghi l’omissione di specifiche informazioni, sorge in capo alla Banca l’onere di provare di averle effettivamente rese.

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