La Corte di Cassazione, con sentenza 3857/2022, ha statuito che i termini di prescrizione nei reati dichiarativi decorrono dalla presentazione della dichiarazione originaria e non dalla presentazione della successiva dichiarazione integrativa, salvo che questa non riporti per la prima volta gli elementi illeciti.
Nel caso specifico, la dichiarazione fraudolenta con fatture false integra un reato istantaneo che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando l’eventuale successiva dichiarazione integrativa, salvo che l’uso di fatture false sia stato oggetto di determinazione di un diverso imponibile nella dichiarazione integrativa rispetto alla originaria dichiarazione.
Già con sentenza 23810/2019, la medesima Cassazione, anche per la consumazione del reato di dichiarazione infedele aveva ritenuto irrilevante la successiva dichiarazione integrativa, una volta riscontrata, tra i due modelli, l’identità dei dati rilevanti ai fini del reato.