Responsabilità degli Enti anche per i reati commessi con moneta elettronica

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto importanti novità al Codice Rocco ampliando ulteriormente l’elenco dei reati che possono far emergere la responsabilità degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il citato provvedimento, in vigore dal 14 dicembre 2021: (i) ha modificato l’art. 493 ter c.p., estendendone l’ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, (ii) ha introdotto l’art. 493 quater c.p. in materia di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e (iii) ha ampliato il testo dell’art. 640 ter c.p. in ipotesi di trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

A ciò si aggiunge che sono state apportante modifiche anche al D.Lgs. 231/2001, introducendo il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

Le società già dotate di un modello ex D.Lgs. 231/2001 dovranno, quindi, valutarne l’aggiornamento e predisporre appositi protocolli volti a prevenirne la commissione. Sarà inoltre necessario implementare le procedure aziendali volte a sorvegliare le attività a rischio di commissione dei reati in questione come, ad esempio, le procedure che regolano l’assegnazione e l’utilizzo di carte di credito aziendali.

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