Fideiussione omnibus. Nullità parziale per illecito concorrenziale. Provvedimento Banca d’Italia. Valore probatorio. Collocazione temporale

Con sentenza del 19.1.2022, il Tribunale di Milano (sezione specializzata impresa A) si è pronunciato in punto di nullità parziale della fideiussione omnibus per denunciata violazione della normativa Antitrust, sulla scorta del provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia.

Pur riprendendo i principi espressi dalla recente sentenza n. 41994/2021 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha rigettato le domande del fideiussore, per non avere quest’ultimo fornito la prova dell’illecito concorrenziale dedotto in giudizio.

Ad avviso del Tribunale di Milano il provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame da Banca d’Italia (dal 2002 al maggio 2055).

Nel caso in esame il Tribunale ha quindi rilevato che l’attore non avesse dimostrato che nel 2010, anno in cui era stata rilasciata la fideiussione dedotta in causa, gli istituti di credito avessero posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza

...More on Lexacta