Processo Telematico. Duplicato informatico e copia informatica. Distinzione. Requisiti tecnici.

Con sentenza n. 27379 pubblicata in data 19 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione tra ^duplicato informatico^ e ^copia informatica^.

Richiamando il Codice dell’amministrazione digitale, la Suprema Corte ha precisato che il c.d. ^duplicato informatico^ è quel documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (che si misurano in bit).

La Corte ha rilevato che la corrispondenza del ^duplicato informatico^ (in ogni singolo bit) al documento originario non emerge, come invece avviene per le ^copie informatiche^, dall’uso di segni grafici, ma dall’uso di programmi di algoritmi, che consentono di verificare e confrontare l’impronta del file originario con il duplicato.

La Cassazione si è poi pronunciata in merito alla non necessità di attestazione di conformità tra originale e ^duplicato informatico^, in virtù dell’art. 23 bis del Codice dell’amministrazione digitale dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano promosso ricorso avverso la sentenza di Corte d’Appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dai medesimi ricorrenti, perché giudicato tardivo rispetto alla data di notifica della sentenza di primo grado. A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti avevano sostenuto la nullità della sentenza notificata, in quanto documento asseritamente privo di alcun segno grafico (coccarda e stringa) che attestasse l’esistenza della firma digitale del giudice.

Applicando i principi sopra esposti, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sent. n. 27379 del 19 settembre 2022

...More on Lexacta