È ufficiale l’innalzamento del limite di pignorabilità delle pensioni, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 221/2022 della Legge n. 142/2022 di conversione del D.L. 121/2022 (cd. decreto aiuti bis).
L’art. 21 bis, introdotto in sede di conversione, ha infatti modificato il 7° comma dell’art. 545 c.p.c., portando a 1.000,00 euro il cd. limite minimo vitale non pignorabile. Si potrà quindi pignorare solo la parte di pensione eccedente i 1.000 euro e solo nei limiti previsti dalla legge.
Questo è il limite attuale determinato in misura fissa (appunto 1.000 euro). Tuttavia, nel nuovo art. 545 c.p.c. rimane anche un limite variabile, commisurato ora “al doppio” dell’assegno sociale (nel 2022 pari a 468,22 euro) e non più all’“ammontare dell’assegno sociale, aumentato della metà”.
Se, quindi, l’importo dell’assegno sociale dovesse superare i 500 euro nei prossimi anni (il che non è da escludersi), la soglia di impignorabilità delle pensioni supererebbe i 1.000 euro.