La costituzione in giudizio del creditore, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da un solo condebitore solidale, interrompe la prescrizione del credito sia nei confronti dell’opponente che nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti, producendo così gli effetti dell’art. 1310 c.c.
Cassazione civile, sez. III, sent. n. 41201 del 22.12.2021