FOCUS Crisi d’impresa. Composizione negoziata. Stato di liquidazione della ricorrente. Compatibilità. Prospettiva di risanamento. Necessità

Con propria ordinanza del 16.04.2022, il Tribunale di Arezzo svolge un’interessante analisi normativo-sistematica dell’istituto della composizione negoziata della crisi di impresa (introdotto dal D.L. 118/2021).

Chiamato a confermare o meno le misure protettive, il Tribunale si è trovato a valutare la compatibilità dell’istituto della composizione negoziata con lo stato di liquidazione in cui si trovava la società ricorrente.

Se il fallimento ed il concordato preventivo sono le procedure pensate per l’impresa insolvente e in crisi, l’art. 2 del D.L. 118/2021 riserva la composizione negoziata all’imprenditore agricolo o commerciale che versi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”. La composizione negoziata sembrerebbe così pregiudicata alle imprese che già si trovino in stato di crisi o insolvenza.

Estendendo però il campo di osservazione all’intera disciplina contenuta nel D.L. n. 118/2021, il Tribunale sottolinea come il legislatore abbia pensato la composizione negoziata come un nuovo strumento (non concorsuale) da offrire all’imprenditore che si trovi in qualunque stato di difficoltà economica, quindi anche già in crisi o in insolvenza, purché con possibilità di risanamento.

Infatti, deduce il Tribunale dalle norme contenute nel D.L. n. 118/2021:

  • l’art. 23 stabilisce che la composizione negoziata non può essere attivata in pendenza di una procedura concorsuale. La formulazione del citato articolo porta a ritenere che l’accesso alla composizione negoziata non sia pregiudicato dal mero stato di crisi o finanche insolvenza, ma solo dalla pendenza di uno dei procedimenti elencati nel citato articolo;
  • l’art. 6, comma 4, impedisce la dichiarazione di fallimento dopo la pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto e fino alla chiusura della procedura, con ciò presupponendo che l’istanza ben potrebbe essere depositata da un’impresa in stato di insolvenza o di crisi (in tal senso si veda anche l’art. 9 comma 1);
  • l’art. 5, comma 5, impone all’esperto l’archiviazione dell’istanza, qualora non ravvisi “concrete prospettive di risanamento”.

In conclusione, ritiene il Tribunale che ad essere incompatibile con la composizione negoziata non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, quanto la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e quindi l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul mercato, se del caso previa revoca dello stato di liquidazione.

Così deducendo, il Tribunale di Arezzo ha quindi revocato le misure protettive sull’assunto che la società ricorrente non aveva in animo di perseguire un risanamento avendo proposto un piano meramente liquidatorio con successiva cancellazione dal Registro Imprese, non può accedere alla composizione negoziata, dovendo utilizzare gli istituti già configurati dalla Legge Fallimentare.

 

Trib. Arezzo., Dott. F. Pani, ordinanza del 16.04.2022

...More on Lexacta