Con la sentenza n. 13143 depositata il 27 aprile 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermando l’orientamento maggioritario, hanno ritenuto che, ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e siano diversi i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) e ciò in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, riferendola unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme violate. Conseguentemente, non rileva l’unicità della fonte – contrattuale o meno – della responsabilità ma solo ed esclusivamente l’unitarietà del fatto dannoso come base dell’obbligazione risarcitoria

Acquisizione strategica nel settore aeroportuale: Lexacta assiste CCM nell’ingresso in SITA
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