Con ordinanza del 3 marzo 2022, il Tribunale di Asti chiarisce che le misure protettive di cui all’art. 6 D.L. n. 118/2021 possono riguardare ogni azione latu sensu esecutiva.
Nello specifico, al Tribunale era stata chiesta la conferma delle misure protettive rispetto al procedimento per il rilascio dell’immobile detenuto in locazione commerciale nell’ambito dell’attività di ristorazione.
Respingendo l’opposizione del creditore (proprietario dell’immobile), il Tribunale ha precisato che l’art. 6 D.L. n. 118/2021 consente l’applicazione delle misure protettive non solo rispetto ai beni di proprietà dell’imprenditore, ma anche su quelli con cui “viene esercitata l’attività d’impresa” (indipendentemente dalla proprietà o meno in campo all’imprenditore, quindi certamente anche gli immobili in locazione commerciale).
Il tutto al fine di rendere effettivo il dettato normativo e la finalità sia della procedura che delle misure protettive, che mirano al risanamento tempestivo dell’impresa e alla sua continuità.
Dettato normativo particolarmente opportuno, considerato anche che le locazioni commerciali sono stati tra i contratti “più colpiti” a seguito della pandemia.
Tribunale Asti., sez. I, ordinanza del 3 marzo 2022