Focus crisi d’impresa. Composizione negoziata. Misure protettive. Istanza. Conferma “selettiva”, limitata ai creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive

Con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive e che quindi, in virtù di tali azioni, non consentono il rispetto della par condicio, né consentono alla proponente di disporre della liquidità in continuità aziendale a causa (ad esempio per il blocco dei conti correnti della società a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi).

Il Tribunale reputa che, ai sensi dell’art. 6 c. 5 D.l. 118/2021, i “creditori interessati dalle misure protettive” non siano i creditori ^potenzialmente^ interessati, quanto quelli ^concretamente colpiti^ dalle misure in questione.

Nel concedere le richieste misure protettive, il Tribunale ha ritenuto sussistenti (i) il fumus  boni iuris, ossia la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e (ii) il periculum in mora, ossia che le misure protettive siano funzionali a raggiungere il risultato della procedura di composizione negoziata, sicchè la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale.

 

Tribunale di Milano, sez. II, ordinanza del 17.01.2022.

...More on Lexacta