Con ordinanza del 17 gennaio 2022, il Tribunale di Milano ha confermato le misure protettive esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno già intrapreso azioni esecutive e che quindi, in virtù di tali azioni, non consentono il rispetto della par condicio, né consentono alla proponente di disporre della liquidità in continuità aziendale a causa (ad esempio per il blocco dei conti correnti della società a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi).
Il Tribunale reputa che, ai sensi dell’art. 6 c. 5 D.l. 118/2021, i “creditori interessati dalle misure protettive” non siano i creditori ^potenzialmente^ interessati, quanto quelli ^concretamente colpiti^ dalle misure in questione.
Nel concedere le richieste misure protettive, il Tribunale ha ritenuto sussistenti (i) il fumus boni iuris, ossia la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento e (ii) il periculum in mora, ossia che le misure protettive siano funzionali a raggiungere il risultato della procedura di composizione negoziata, sicchè la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale.
Tribunale di Milano, sez. II, ordinanza del 17.01.2022.