Con sentenza n. 25648 pubblicata in data 31 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto dell’intervento del mediatore stesso, ancorché questi non abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa ed anche a prescindere dall’esistenza di un formale incarico o dall’intervenuta scadenza dello stesso. E’ sufficiente, quindi, che la conclusione dell’affare possa comunque ricollegarsi con rapporto di causalità all’attività mediatrice.
Quando poi l’affare è concluso con l’intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi), ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Tale diritto sorge soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell’affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purché giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare.
L’intervento di più mediatori nell’affare, tuttavia, non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota uguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata all’entità e all’importanza dell’opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti. Qualora, però, l’entità dell’efficienza concausale dell’opera dei singoli mediatori non sia dimostrata, la ripartizione della provvigione tra gli stessi deve essere fatta in parti uguali.
Corte di Cassazione, sent. n. 25648 del 31 agosto 2022