Con ordinanza n. 24654 del 10 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di interest rate swap, è necessario un preciso accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Ad avviso della Corte l’accordo non può limitarsi al solo criterio del mark to market, ma deve altresì investire la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, allo scopo di rendere l’investitore consapevole di ogni caratteristica economica del contratto.
In assenza di tale accordo il contratto è affetto da nullità strumentale (ex art. 1418 comma 2 c.c.), inerente gli elementi essenziali del contratto.
Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 8770 del 12.05.2020) e recentemente riaffermato anche dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1441 del 3 maggio 2022.
Corte di Cassazione, ord. n. 24654 del 10.8.2022