Focus arbitrato e diritto societario. È nulla la clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che conferisca il potere di nomina degli arbitri agli stessi soci

Con ordinanza n. 22764 del 20 luglio 2022 la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della clausola compromissoria che, inserita in uno statuto sociale, prevede la nomina degli arbitri ad opera dei soci.

La Corte ha dichiarato che tale clausola (nel caso di specie redatta nel 1991) sia affetta da nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio, sin dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 5/2003, con la conseguenza che la stessa non produce effetti e la controversia deve quindi essere introdotta dinanzi al giudice ordinario.

La norma di riferimento è l’art. 34 del citato decreto legislativo, secondo cui la clausola compromissoria che devolve la causa ad arbitri deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo, in ogni caso e a pena di nullità, il potere di nomina ad un soggetto esterno alla società.

La pronuncia precisa che il fondamento della nullità in questione è da rinvenirsi nello scopo di garantire il principio di ordine pubblico di imparzialità della decisione, nonché il principio per cui ogni processo debba svolgersi davanti ad un organo giudicante imparziale.

 

Corte di Cassazione, ord. n. 22764 del 20.07.2022.

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