Con decisione n. 6886 del 03 maggio 2022, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che in caso di bonifico eseguito su IBAN errato, il pagatore ha diritto di ricevere, dalla banca di cui è cliente il beneficiario del pagamento, i dati anagrafici e societari di quest’ultimo.
Ad avviso del Collegio di Coordinamento, l’Istituto di credito non può opporre il segreto bancario o la tutela della privacy per giustificare il rifiuto di comunicare al pagatore i dati identificativi del proprio correntista, anche in assenza del consenso di quest’ultimo.
Come infatti statuito dal GDPR (Regolamento 2016/679) agli artt. 6 par. 1 lett. f) e 21 par. 1 e come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, tra i quali l’interesse all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, ove autentico e non surrettizio.
Così decidendo, il Collegio di Coordinamento ha risolto il contrasto sorto in seno ai Collegi territoriali.
Collegio di Coordinamento – Arbitro Bancario Finanziario, decisione n. 6886 del 3 maggio 2022