Il socio di minoranza di una S.r.l., pur se in conflitto di interessi con la suddetta società in qualità di detentore di quote nonché ex amministratore di altra società che, attualmente o in passato, abbia avuto rapporti commerciali o debitori con quella per la quale si chiede la consultazione, ha diritto di ottenere con provvedimento d’urgenza (ex art. 2476, c. 2, c.c.) la consultazione della documentazione sociale, costituendo elemento di pericolo le reiterate richieste di consultazione rifiutate.
L’ambito della consultazione si estende ai libri sociali, agli estratti conto bancari, alle fatture passive e alle proposte contrattuali ed i contratti sottoscritti dalla società, con facoltà del socio di estrarne copia a proprie spese. [Tribunale di Milano, provvedimento del 12.8.2019]