Il fideiussore che non abbia provveduto al pagamento del debito non è legittimato a proporre istanza di fallimento nei confronti del debitore principale, così come non è legittimato a presentare domanda di insinuazione al passivo.
Solo il pagamento del debito configura il fatto costitutivo del diritto al regresso nei confronti del debitore principale (Cass. Civ. sent. n. 25327 del 11/11/2020).