Dall’Agenzia delle Entrate chiarimenti su imposizione diretta e indiretta dei trust

Con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha fornito indicazioni sulla disciplina fiscale dei trust.

In linea con le novità introdotte a partire dal periodo di imposta 2020 con D.L. 124/2019, l’AdE  chiarisce l’imposizione diretta delle “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che, con riferimento al trattamento dei trust, si considerano a fiscalità privilegiata.

Tanto la novella normativa che, ora, la Circolare AdE forniscono regole certe e chiare per l’imposizione delle “attribuzioni” da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito individuati, per evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

– Sono inclusi tra i redditi di capitale anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento ai redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata.

– Si presume reddito, con una presunzione “relativa” suscettibile, dunque, di prova contraria, qualunque attribuzione in relazione alla quale non sia possibile distinguere se trattasi di corresponsione di reddito ovvero di patrimonio dal trust ai beneficiari.

Lato imposizione indiretta, recependo gli ultimi orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, l’AdE chiarisce che l’atto istitutivo del trust con la “dotazione” di beni e diritti nel fondo in trust, ai fini dell’applicazione della reintrodotta Imposta sulle Successioni e Donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un arricchimento dei beneficiari; pertanto l’istituzione del fondo in trust con l’assegnazione di beni e diritti è soggetta all’Imposta di Registro in misura fissa ex art. articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, mentre  l’Imposta sulle Successioni e Donazioni, ad aliquote proporzionali e franchigie previste in relazione al grado di parentela tra disponente e beneficiari, è rinviata al successivo momento di attribuzione dei beni e diritti dal trustee ai beneficiari, al compimento dello scopo del trust e/o suo scioglimento, anche in dipendenza di quanto disposto nel deed istitutivo.

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